Direttiva CE: Immissione sul Mercato ed utilizzabilità dei prodotti
Le direttive europee stabiliscono anche che gli Stati Membri sono obbligati ad adottare le misure necessarie ad assicurare che i prodotti siano posti sul Mercato e resi utilizzabili, soltanto se essi non mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone, od altri pubblici interessi definiti da una direttiva, quando correttamente incorporati, manutenuti ed utilizzati in relazione alla destinazione d’uso prevista.
Per i prodotti da costruzione quest’elemento comune del Nuovo Approccio significa che essi possono essere commercializzati soltanto se sono idonei all’utilizzo previsto; ad esempio se essi presentano caratteristiche tali per cui le Opere nelle quali sono incorporati soddisfano ai requisiti essenziali con riferimento alla resistenza meccanica ed alla stabilità, alla sicurezza in caso d’incendio, all’igiene, alla salute ed all’ambiente, alla sicurezza in uso, alla protezione contro il rumore ed al risparmio dell’energia ed alla conservazione del calore.
In generale i requisiti essenziali devono essere soddisfatti per una durata di vita utile economicamente ragionevole, e si deve assumere che nessuna sollecitazione esercitata sull’Opera abbia una natura prevedibile. La CPD non entra nel merito dell’installazione dei prodotti.
Informazioni: Direttiva CE: Immissione sul Mercato ed utilizzabilità dei prodotti
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