Direttiva CE 94/9 (parte seconda)
La Direttiva CE 94/9 per i requisiti essenziali di sicurezza, Presunzione di conformità e Immissione in commercio.
Art. 2. Requisiti essenziali di sicurezza
1. Gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all’articolo l, comma 2, sono immessi commercio e posti in servizio solo se, qualora debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non compromettono la sicurezza delle persone, animali domestici e dei beni.
2. Gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all’articolo l comma 2 devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute che sono loro applicabili e che figurano nell’ allegato II
Informazioni: Direttiva CE 94/9 (parte seconda)
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