Direttiva CE 94/9 (parte terza)
L’art. 5 della Direttiva CE 94/9 - La marcatura CE di conformità e costituita dalle iniziali CE, secondo il modello di cui all’allegato X. La marcatura CE e seguita dal numero di identificazione dell’ organismo notificato qualora quest’ultimo intervenga nella fase di controllo della produzione.
La marcatura CE deve essere apposta su apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi di cui all’articolo l, comma 2, in modo chiaro, visibile, leggibile ed indelebile unitamente alle indicazioni previste al punto 1.0.5. dell’allegato II.
E’ vietato apporre sugli apparecchi, sui sistemi di protezione e sui dispositivi di cui all’articolo l, comma 2, marcature che possono indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Su detti apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi può essere apposta ogni altra marcatura, purché essa non limiti la visibilità e la leggibilita della marcatura CE.
Informazioni: Direttiva CE 94/9 (parte terza)
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