Direttiva CE 94/9 (parte quarta)
La direttiva ce all’art. 6 puntualizza le Procedure di valutazione della conformità: Ai fini dell’apposizione della marcatura CE, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea deve per cui all’articolo l, comma l, compresi i dispositivi di cui all’articolo l, comma 2, seguire le seguenti procedure:
a) Per il gruppo di apparecchi I categoria MI e gruppo di apparecchi II categoria: procedura di esame CE del tipo di cui all’allegato III; unitamente alla procedura relativa alla garanzia qualità produzione di cui all’allegato IV oppure alla procedura relativa alla verifica su prodotto di cui all’allegato V;
oppure: procedura relativa alla verifica CE di un unico prodotto di cui all’allegato IX.
Informazioni: Direttiva CE 94/9 (parte quarta)
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