Direttiva CE 94/9 (parte quinta)
Disposizioni comuni per la marcatura CE e per le attestazioni di conformità nell’art. 7 della direttiva ce 94/9:
1. Qualora gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all’articolo 1, comma 2, siano disciplinati da altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi che prevedono l’apposizione della marcatura CE, quest’ultima può essere apposta solo se il predetto materiale e conforme anche a tali direttive.
2. Nel caso in cui il fabbricante abbia facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio previsto dalle direttive di cui al comma 1, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso i riferimenti alle direttive comunitarie applicate devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che accompagnano tali apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi.
Informazioni: Direttiva CE 94/9 (parte quinta)
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