Direttiva CE 94/9 (parte sesta)
Nell’art. 9 della direttiva ce 94 viene trascritto che la vigilanza sull’applicazione del presente regolamento è demandata al Ministero dell’industria, del commercio e dell’ artigianato.
2. Al fine di verificare la conformità degli apparecchi alle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato dispone verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.
3. Gli accertamenti relativi ai prodotti immessi in commercio possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti o presso gli installatori; a tal fine e consentito:
Informazioni: Direttiva CE 94/9 (parte sesta)
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