Recepimento delle direttive di nuovo approccio
Spetta agli Stati membri decidere quali misure adottare e pubblicare per conformarsi a una direttiva. Tuttavia, essi devono adottare le misure di attuazione adeguate per trasporre la direttiva in modo da soddisfare i requisiti di chiarezza e certezza giuridica, cui la direttiva ambisce a vantaggio dei commercianti stabiliti in altri Stati membri. Ciò non significa necessariamente che si debba procedere ad un’azione legislativa in tutti i casi e riguardo a tutte le disposizioni di una direttiva.
Se non vengono adottate misure, o vengono adottate misure inappropriate, entro il periodo stabilito allo scopo per recepire la direttiva al fine di raggiungere il risultato previsto, si assiste ad una violazione del diritto comunitario. Ai sensi dell’articolo 226 del trattato CE la Commissione può intervenire contro lo Stato membro che non abbia rispettato un obbligo del trattato; inoltre, conformemente all’articolo 228, gli Stati membri sono tenuti a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.
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