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Attività di vigilanza del mercato

L’autorità nazionale può richiedere la traduzione della documentazione tecnica e della dichiarazione CE di conformità nella sua lingua ufficiale. Dovrebbe tuttavia astenersi dal farlo se tali documenti - ed in particolare le informazioni tecniche dettagliate contenute nella documentazione - sono disponibili in una lingua che l’autorità in questione conosce. Se ritiene che la traduzione sia necessaria, deve indicare chiaramente la parte della documentazione da tradurre e consentire un tempo sufficiente per tale operazione; non possono essere imposte altre condizioni, quali il ricorso ad un traduttore accreditato o riconosciuto dalle pubbliche autorità. La richiesta di traduzione va valutata in base all’articolo 28 del trattato CE, caso per caso, tenendo conto della proporzionalità delle richieste.

La documentazione tecnica deve poter essere messa a disposizione nella Comunità, anche se non è necessario che sia conservata sul territorio, a meno che le direttive applicabili non lo prevedano espressamente. L’obbligo di metterla a disposizione non significa che la persona responsabile debba esserne in possesso, purché sia in grado di indicare dove si trovi e di presentarla all’autorità nazionale che ne faccia richiesta. Il prodotto o il relativo imballaggio non devono riportare espressamente il nome e l’indirizzo della persona in possesso della documentazione, a meno che non sia esplicitamente richiesto. La documentazione tecnica può inoltre essere conservata in qualsiasi formato (ad esempio su supporto cartaceo o su CD-ROM), purché possa essere resa disponibile entro un periodo di tempo proporzionale alla sua importanza e al rischio in esame.

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