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Attività di vigilanza del mercato

La documentazione tecnica deve essere messa a disposizione dell’autorità di vigilanza entro un periodo di tempo direttamente proporzionale alla sua importanza e ai rischi connessi; l’autorità competente non può richiederla sistematicamente.

In genere, può essere richiesta soltanto durante controlli casuali effettuati ai fini della vigilanza del mercato o se ci sono motivi per ritenere che un prodotto non offra il livello di protezione richiesto sotto tutti gli aspetti. Inizialmente l’autorità di vigilanza può ricevere anche solo una sintesi della documentazione tecnica (i dati tecnici essenziali), se esiste, entro i termini necessari per l’invio; in caso di seri dubbi sulla conformità del prodotto alla normativa comunitaria è tuttavia possibile richiedere informazioni più precise (come certificati e decisioni dell’organismo notificato). La documentazione tecnica completa va richiesta solo ove risulti palesemente necessario e non, ad esempio, quando si desidera verificare solo un elemento particolare. La domanda va esaminata alla luce del principio della proporzionalità, vale a dire tenendo conto della necessità di garantire la salute e la sicurezza delle persone o di altri interessi pubblici previsti dalla direttiva, evitando agli operatori economici oneri superflui. La mancata presentazione della documentazione a seguito di una richiesta debitamente giustificata da parte di un’autorità di vigilanza nazionale dopo un periodo di tempo ragionevole può costituire motivo sufficiente per mettere in dubbio la presunzione di conformità ai requisiti della direttiva.

Informazioni: Attività di vigilanza del mercato

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