Attività di vigilanza del mercato
Sotto questo punto di vista i prodotti non possono essere esclusi dalle attività di vigilanza del mercato perché in precedenza sottoposti ad una certificazione volontaria o ad altre iniziative volontarie.
Le direttive del nuovo approccio offrono alle autorità di vigilanza due diversi strumenti per ottenere informazioni sul prodotto: la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica, che devono essere conservate dal fabbricante, dal suo rappresentante autorizzato all’interno della Comunità o, in alcuni casi, dall’importatore o dalla persona responsabile dell’immissione nel mercato. Altre persone fisiche o giuridiche - quali organismi notificati, distributori, rivenditori, fornitori o subappaltatori - non possono essere obbligati a presentare tali documenti, ma possono aiutare le autorità di vigilanza a procurarseli. L’autorità in questione può inoltre invitare l’organismo notificato a fornire informazioni sull’esecuzione della valutazione della conformità per il prodotto in esame.
La dichiarazione CE di conformità deve essere messa a disposizione delle autorità di vigilanza non appena esse ne facciano richiesta: in tal senso, deve essere conservata all’interno della Comunità. A fini di vigilanza può essere messa a disposizione in ciascuno Stato membro grazie, ad esempio, alla cooperazione amministrativa. La mancata presentazione della dichiarazione su richiesta dell’autorità nazionale di vigilanza può costituire motivo sufficiente per mettere in dubbio la presunzione di conformità ai requisiti della direttiva.
Informazioni: Attività di vigilanza del mercato
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