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Attività di vigilanza del mercato

Oltre alle operazioni di vigilanza del mercato, il cui obiettivo esplicito è di verificare i prodotti immessi nel mercato, vi sono altri meccanismi pubblici che, pur non essendo direttamente concepiti con quello scopo, possono comunque portare a scoprire casi di mancata conformità. A titolo di esempio, gli ispettorati del lavoro che controllano la sicurezza dei luoghi di lavoro possono scoprire che il progetto o la costruzione di una macchina o di un dispositivo di protezione individuale recante la marcatura CE non è conforme al requisito applicabile. Essi possono pertanto intervenire con misure che si ripercuotono sull’immissione nel mercato di un prodotto, svolgendo così attività di vigilanza del mercato, oppure possono contattare le autorità di vigilanza competenti, affinché adottino le misure opportune. Le informazioni sulla conformità di un prodotto al momento dell’immissione nel mercato si possono ricavare anche nel corso delle ispezioni durante l’uso del prodotto o analizzando i fattori che hanno causato un incidente. Infine, anche i reclami da parte di consumatori e utenti riguardanti un prodotto o le denunce di concorrenza sleale di fabbricanti e distributori possono fornire informazioni ai fini della vigilanza del mercato.

Il controllo dei prodotti commercializzati può essere svolto da diverse autorità competenti in ambito nazionale, suddivise ad esempio in base alle funzioni o alla distribuzione geografica. Se i prodotti sono controllati da diverse autorità (ad esempio l’amministrazione doganale e un’autorità settoriale o le autorità locali), è necessario che i servizi nell’ambito dello stesso Stato membro si coordinino tra loro.
Le iniziative volontarie, come la certificazione del prodotto o l’applicazione di un sistema qualità, non possono essere considerate alla stregua delle attività di vigilanza svolte da un’autorità, pur contribuendo ad eliminare i rischi. Le autorità di vigilanza del mercato devono essere imparziali, ai sensi dell’articolo 28 del trattato CE, nei confronti di tutti i marchi, le etichette e gli accordi volontari: ai fini della valutazione dei rischi essi devono essere presi in considerazione in maniera trasparente e non discriminatoria.

Informazioni: Attività di vigilanza del mercato

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