Attività di vigilanza del mercato
In genere la vigilanza del mercato non può avvenire nelle fasi di progettazione e fabbricazione; l’autorità competente può tuttavia controllare i locali in cui avviene la produzione se si sono rilevati casi di mancata conformità, per verificare se si tratti di un problema ricorrente o meno. Un’altra eccezione al principio secondo il quale la vigilanza può avvenire solo dopo che il fabbricante si è formalmente assunto la responsabilità dei suoi prodotti riguarda il caso di fiere, mostre e dimostrazioni. Secondo quanto stabilito dalla maggior parte delle direttive di nuovo approccio, è possibile esibire prodotti non conformi in determinate circostanze, purché vi sia una chiara indicazione che i prodotti non possono essere commercializzati o messi in servizio finché non sono conformi e purché, ove opportuno, durante le dimostrazioni vengano adottate misure adeguate per proteggere le persone. Le autorità adibite al controllo del mercato devono verificare il rispetto di tale obbligo.
La vigilanza dovrebbe riguardare tutte le disposizioni applicabili delle direttive in questione. Entro un certo limite i controlli formali sono sufficienti - quelli riguardanti, ad esempio, l’apposizione della marcatura CE, la presenza della dichiarazione di conformità, le informazioni che corredano il prodotto e la scelta delle opportune procedure di valutazione della conformità. Sono necessari controlli più dettagliati per verificare la conformità materiale del prodotto, ovvero riguardante la corretta applicazione della procedura di valutazione della conformità, la conformità ai requisiti essenziali e il contenuto della dichiarazione CE di conformità. In pratica, le singole autorità di sorveglianza possono focalizzarsi su alcuni aspetti dei requisiti.
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