Attività di vigilanza del mercato
Lo scambio di informazioni tra autorità nazionali di vigilanza in merito alle azioni correttive adottate, per mancata conformità sostanziale e non, dovrebbe avvenire nei casi in cui sia ritenuto necessario e opportuno e qualora si possa rispettare la duplice esigenza di riservatezza e di trasparenza.
Può accadere che un fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o un’altra persona ritengano di aver subito un danno conseguente all’adozione di misure nazionali inopportune che limitino la libera circolazione di un prodotto. In tal caso, nell’ambito della giurisdizione dello Stato che ha avviato la procedura e ai sensi della sua legislazione, potrebbe chiedere un risarcimento danni. Per citare un esempio, se al termine della procedura di applicazione della clausola di salvaguardia la Commissione ritiene che la misura nazionale adottata non sia giustificata, si può valutare se sia possibile istruire una causa per responsabilità civile per un’applicazione errata della normativa comunitaria.
Attività complementari
Le autorità di vigilanza del mercato non devono limitare le loro attività al controllo dei prodotti immessi nel mercato e all’adozione delle necessarie azioni correttive. Contatti informali e altri tipi di collaborazione tra autorità e fabbricanti/fornitori possono contribuire ad impedire la commercializzazione di prodotti non conformi.
Informazioni: Attività di vigilanza del mercato
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