Attività di vigilanza del mercato
Ogni decisione delle autorità nazionali volta a limitare o vietare l’immissione nel mercato o la messa in servizio o a ritirare i prodotti dal commercio deve essere motivata nei dettagli e deve essere comunicata alla parte interessata, in particolare al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunità. Essi devono anche essere informati dei mezzi che hanno a disposizione ai sensi della legislazione nazionale in vigore nello Stato membro in questione per rimediare alla situazione e delle scadenze entro le quali intervenire.
Se la questione non è urgente (se cioè un prodotto non presenta un pericolo grave e immediato per la salute e la sicurezza delle persone) il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità deve poter essere consultato prima che l’autorità competente intervenga per limitare la libera circolazione dei prodotti. In pratica, si può ritenere sufficiente che il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato abbiano avuto modo di reagire; se tuttavia essi mantengono un atteggiamento passivo non si deve per questo ritardare la procedura.
In genere la decisione di limitare la libera circolazione di un prodotto munito di marcatura CE in caso di non conformità sostanziale comporta l’applicazione della clausola di salvaguardia, una procedura che consente alla Commissione di esaminare le misure in questione e di verificare se siano giustificate o meno.
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