Direttiva sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi e direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti
Il concetto di fabbricante introdotto dal nuovo approccio è diverso da quello previsto dalle direttive sulla responsabilità per danni da prodotti e sulla sicurezza generale dei prodotti. È possibile intraprendere un’azione legale o amministrativa nei confronti di qualunque persona della catena di fornitura o distribuzione che possa essere ritenuta responsabile della mancata [1] conformità di un prodotto; ciò accade in particolare se il fabbricante è stabilito al di fuori della Comunità. In base alla direttiva sulla responsabilità da prodotti difettosi, il concetto di fabbricante comprende un numero maggiore e diverso di persone rispetto alle [2] direttive di nuovo approccio; per maggiori informazioni sulla definizione di fabbricante (produttore) e sulle rispettive responsabilità ai sensi della direttiva in questione, cfr. il paragrafo 3.7.

In base alla [3] direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, per “produttore” s’intende: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di [4] sicurezza dei prodotti commercializzati.

Ai sensi della [5] direttiva in questione, i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri. Essi devono inoltre, nei limiti delle rispettive attività, fornire al consumatore le informazioni pertinenti che gli consentano di valutare i rischi inerenti ad un prodotto, allorché questi ultimi non siano immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e di premunirsi contro detti rischi. Sono inoltre obbligati ad adottare misure proporzionate, in funzione delle caratteristiche dei prodotti da essi forniti, onde essere informati sui rischi che tali prodotti potrebbero presentare, e a intraprendere le azioni opportune compreso, se necessario, il ritiro del prodotto in causa dal mercato.

 

Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999



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Argomento : Direttive nuovo approccio (parte seconda)

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