Direttive nuovo approccio (parte seconda)
Ai sensi della direttiva in questione, i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri. Essi devono inoltre, nei limiti delle rispettive attività, fornire al consumatore le informazioni pertinenti che gli consentano di valutare i rischi inerenti ad un prodotto, allorché questi ultimi non siano immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e di premunirsi contro detti rischi. Sono inoltre obbligati ad adottare misure proporzionate, in funzione delle caratteristiche dei prodotti da essi forniti, onde essere informati sui rischi che tali prodotti potrebbero presentare, e a intraprendere le azioni opportune compreso, se necessario, il ritiro del prodotto in causa dal mercato.
Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999
Informazioni: Direttive nuovo approccio (parte seconda)
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