Direttive nuovo approccio (parte terza)
Il fabbricante può essere o meno stabilito all’interno della Comunità; in ogni caso può designare un rappresentante autorizzato nella Comunità che agisca per suo conto per svolgere alcune funzioni stabilite dalle direttive applicabili. Il fabbricante che non è stabilito nella Comunità non è tenuto a nominare un rappresentante autorizzato, anche se può avere alcuni vantaggi a farlo.
Per soddisfare gli obiettivi delle direttive “Nuovo approccio” - ossia per poter agire per conto del fabbricante - il rappresentante autorizzato deve essere stabilito nella Comunità. Sempre in base alle direttive in questione, i rappresentanti commerciali del fabbricante (quali i distributori autorizzati), stabiliti o meno all’interno della Comunità, non devono essere confusi con il rappresentante autorizzato.
Informazioni: Direttive nuovo approccio (parte terza)
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