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Direttive nuovo approccio (parte terza)

Il fabbricante deve delegare le proprie funzioni al rappresentante autorizzato in maniera esplicita e per iscritto, definendo in particolare il contenuto delle sue funzioni e i limiti dei poteri di rappresentanza. In funzione della procedura di valutazione della conformità e della direttiva interessata, il rappresentante autorizzato può, ad esempio, essere nominato per garantire e dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti, per apporre sul prodotto la marcatura CE e il numero dell’organismo notificato, per preparare e firmare la dichiarazione CE di conformità o per conservare a disposizione delle autorità nazionali di controllo la dichiarazione e la documentazione tecnica.

Secondo quanto stabilito dalle direttive al rappresentante autorizzato possono essere delegate funzioni di natura amministrativa; il fabbricante non può pertanto demandare la responsabilità delle misure necessarie a garantire che il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti né della preparazione della documentazione tecnica, se non disposto altrimenti. Il rappresentante autorizzato non può inoltre modificare il prodotto di propria iniziativa per conformarlo alle direttive applicabili.

Il rappresentante autorizzato può fungere anche da subappaltatore; in questa veste può ad esempio partecipare alla progettazione e alla fabbricazione del prodotto, a condizione che il fabbricante conservi il controllo globale del prodotto, ottemperando così ai suoi obblighi in materia di conformità alle disposizioni delle direttive applicabili.
Il rappresentante autorizzato può fungere anche da importatore o responsabile dell’immissione nel mercato ai sensi delle direttive di nuovo approccio; ne consegue che le sue responsabilità vengono estese.
Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999

Informazioni: Direttive nuovo approccio (parte terza)

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