Le [1] direttive “Nuovo approccio” stabiliscono che l’importatore (persona responsabile dell’immissione nel mercato) deve poter fornire all’autorità di controllo una copia della [2] dichiarazione CE di conformità e rendere disponibile la documentazione tecnica. L’importatore (persona responsabile dell’immissione nel mercato) si assume tale responsabilità solo se il fabbricante non è stabilito nella Comunità e non ha un rappresentante autorizzato sul territorio comunitario; egli deve pertanto ricevere dal fabbricante la garanzia scritta che i documenti saranno messi a disposizione su richiesta dell’autorità di controllo.
L’importatore stabilito nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un paese terzo ha una responsabilità ben definita, anche se limitata, ai sensi delle [3] direttive del nuovo approccio. In alcune direttive l’importatore viene considerato come la persona responsabile dell’immissione nel mercato.
Non è necessario che l’importatore riceva un mandato dal fabbricante né che abbia un rapporto privilegiato con questi come nel caso del rappresentante autorizzato. L’importatore deve tuttavia accertarsi di poter stabilire un contatto con il fabbricante, per poter adempiere ai propri obblighi.
L’importatore può voler svolgere alcuni compiti amministrativi per conto del fabbricante: in tal caso deve essere espressamente nominato rappresentante autorizzato da questi, sempre che risulti stabilito nella Comunità.
In alcuni casi la persona individuata come importatore deve assumersi le responsabilità che incombono al fabbricante, ad esempio assicurandosi che il prodotto sia conforme ai requisiti essenziali e che sia stata applicata la procedura di valutazione della conformità adeguata.
Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999