Direttive nuovo approccio (parte quarta)
L’importatore può voler svolgere alcuni compiti amministrativi per conto del fabbricante: in tal caso deve essere espressamente nominato rappresentante autorizzato da questi, sempre che risulti stabilito nella Comunità.
In alcuni casi la persona individuata come importatore deve assumersi le responsabilità che incombono al fabbricante, ad esempio assicurandosi che il prodotto sia conforme ai requisiti essenziali e che sia stata applicata la procedura di valutazione della conformità adeguata.
Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999
Informazioni: Direttive nuovo approccio (parte quarta)
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