Adozione delle direttive di nuovo approccio
Le direttive di nuovo approccio hanno la base giuridica per l’adozione o la modifica nell’articolo 95 del trattato CE. Ai sensi dell’articolo 251 la Commissione avvia l’iter legislativo presentando una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. Ai sensi dell’articolo 95 le proposte della Commissione in materia di salute, sicurezza, protezione ambientale e protezione dei consumatori dovrebbero ispirarsi ad un livello di protezione elevato; l’articolo stabilisce inoltre che, nei casi opportuni, sia prevista una clausola di salvaguardia. Dopo aver ricevuto la proposta della Commissione, il Consiglio, previa consultazione del Parlamento e del Comitato economico e sociale, raggiunge una posizione comune sulla proposta che, dopo essere stata approvata, viene trasmessa al Parlamento, che può a sua volta approvarla, respingerla o emendarla in seconda lettura.
La Commissione riesamina la sua proposta alla luce degli emendamenti del Parlamento e la rinvia al Consiglio, che adotta la decisione definitiva entro tre mesi. Se necessario, gli eventuali problemi vengono demandati ad un comitato di conciliazione del Consiglio e del Parlamento, ove la Commissione funge da mediatore.
Fino all’adozione della posizione comune, il dibattito verte sulla proposta della Commissione. Quest’ultima può modificare la sua proposta in qualsiasi momento, ad esempio a seguito del parere del Parlamento, mentre il Consiglio può solo esprimere posizioni diverse rispetto alla proposta della Commissione deliberando all’unanimità.
Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999
Informazioni: Adozione delle direttive di nuovo approccio
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