Applicazione direttive CE (parte terza)
I prodotti di consumo che esulano dal campo di applicazione delle direttive “Nuovo approccio” e di altra normativa comunitaria (ad esempio i prodotti che non rispondono alla definizione contenuta nella direttiva interessata, i prodotti usati e di seconda mano immessi originariamente nel mercato nella Comunità prima dell’entrata in vigore della direttiva e i prodotti riparati) rientrano nell’ambito della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti qualora siano forniti nell’ambito di un’attività economica. Le direttive del nuovo approccio non contemplano alcun sistema di scambio rapido di informazioni tra le autorità di vigilanza del mercato in situazioni di emergenza, ad esclusione del sistema di vigilanza introdotto dalle direttive sui vari tipi di dispositivi medici. Ne consegue che le disposizioni relative allo scambio rapido di informazioni sui pericoli, e le successive azioni adottate su scala comunitaria, si applicano ai prodotti di consumo che rientrano nel campo di applicazione delle direttive di nuovo approccio.
La direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti contiene disposizioni dettagliate sul controllo del mercato (articoli 5 e 6), che non sono direttamente applicabili nei settori disciplinati dalle direttive del nuovo approccio, ma che forniscono un modello riguardo agli obblighi e ai poteri necessari per effettuare il controllo del mercato, in particolare nell’ambito dei prodotti di consumo.
Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999
Informazioni: Applicazione direttive CE (parte terza)
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