Applicazione direttive CE (parte terza)
La direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti si applica nella misura in cui non esistono disposizioni specifiche nelle normative comunitarie riguardanti tutti gli aspetti legati alla sicurezza dei prodotti interessati. Inoltre, nel caso in cui norme specifiche del diritto comunitario contengano disposizioni relative solo ad alcuni aspetti della sicurezza dei prodotti o categorie di rischio per il prodotto interessato, tali disposizioni si applicano a detti prodotti solo per gli aspetti di sicurezza
o per i rischi pertinenti. In base a questa regola si privilegia l’applicazione delle direttive “Nuovo approccio” per tutti gli aspetti legati alla sicurezza e alle categorie di rischio del prodotto che esse disciplinano; infine, per i prodotti che rientrano nelle direttive del nuovo approccio, l’obiettivo è quello di coprire tutti i rischi prevedibili, eventualmente anche applicando contemporaneamente queste direttive e altre disposizioni in materia previste dalla normativa comunitaria.
Informazioni: Applicazione direttive CE (parte terza)
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