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Il core business di Eureka è il processo globale con il quale si procede alla marcatura CE di una macchina: l’esecuzione dell’Analisi dei Rischi, la realizzazione del Fascicolo Tecnico, l’esecuzione del Manuale di Istruzione, la Dichiarazione di conformità. Il tutto personalizzato sulle specifiche esigenze del Cliente. La marcatura CE in breve E’ l'atto formale con il quale il Fabbricante »»

Certificazione CE (parte seconda)

procedure di certificazione: ciascuna direttiva stabilisce le procedure a cui vanno sottoposti i prodotti per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali e per l’apposizione della marcatura CE. I diversi moduli per la valutazione della conformità dei prodotti alle direttive di armonizzazione tecnica sono descritti nella Decisione del Consiglio 93/465/CEE del 22.07.93. In pratica le procedure sono sempre più complesse col crescere della pericolosità del prodotto: in molti casi è sufficiente quella che viene impropriamente chiamata“autocertificazione”, cioè la dichiarazione di conformità redatta e firmata dallo stesso fabbricante, ovviamente dopo aver provveduto a verificare la conformità del prodotto con quanto previsto dalla direttiva (eventualmente con l’ausilio di prove o esami effettuati da laboratori); per prodotti più pericolosi è invece necessario l’intervento di un organismo notificato che accerti tale conformità. Gli organismi notificati sono parti terze, indipendenti da tutte le parti interessate, che abbiano le competenze necessarie per poter eseguire le prove, ispezioni o altri tipi di verifica di conformità previsti dalle diverse direttive. Spetta agli Stati membri riconoscere gli organismi che soddisfano i requisiti - previsti dalle diverse direttive e dagli stessi Stati membri - per poter effettuare le certificazioni e notificarne alla Commissione europea gli estremi.

fascicolo tecnico: richiesto da quasi tutte le direttive di armonizzazione, è costituito dalla documentazione tecnica utile a dimostrare la conformità del prodotti ai requisiti della direttiva. Il suo ruolo varia a seconda della procedura di certificazione richiesta dalla direttiva. Laddove infatti è sufficiente la dichiarazione di conformità da parte del fabbricante, senza la necessità di un intervento da parte di un organismo di certificazione notificato, il fascicolo tecnico costituisce l’elemento chiave per la valutazione della conformità del prodotto da parte degli Stati membri. In altri casi invece il fascicolo costituisce uno degli elementi su cui si basa l’organismo di certificazione per valutare la conformità del prodotto alla direttiva.

la marcatura CE è una sorta di “logo” che attesta la conformità del prodotto a i requisiti minimi di sicurezza della direttiva. Ricordiamo che se un prodotto è oggetto di una direttiva comunitaria “nuovo approccio” l’impiego della marcatura CE è obbligatorio e conferisce al prodotto il diritto alla libera circolazione in tutto il territorio comunitario. Se invece il prodotto non rientra tra quelli oggetto di una direttiva, la marcatura CE non potrà essere apposta. Si tenga altresì presente che nel caso un prodotto rientri nel campo di applicazione di più direttive (p.es. le direttive “bassa tensione” e “compatibilità elettromagnetica”), il marchio CE indicherà la conformità del prodotto a tutte le direttive coinvolte. Le caratteristiche grafiche del simbolo CE sono riportate in allegato alle direttive; per assicurarne la visibilità, è prevista un’altezza minima di 5 millimetri. La marcatura CE deve essere applicate in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o su una placca fissata al prodotto (qualora ciò non sia possibile, potrà essere apposta sull’imballaggio).

periodo transitorio: la maggior parte delle direttive “nuovo approccio”prevedono un periodo transitorio durante il quale il fabbricante può scegliere se immettere sul mercato prodotti conformi alla direttiva o alla legislazione nazionale preesistente. Al termine del periodo transitorio si applicherà invece la normativa comunitaria (o più precisamente - trattandosi di direttive - le norme nazionali che le recepiscono), con esclusione di ogni regolamentazione nazionale preesistente relativa agli stessi prodotti e concernente gli stessi requisiti essenziali della direttiva.

Informazioni: Certificazione CE (parte seconda)

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