Certificazione CE (parte seconda)
Clausola di libera circolazione: gli Stati membri devono garantire la libera circolazione dei prodotti su cui sia stato apposta la marcatura CE (come vedremo inseguito, tale marcatura “attesta” la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza).Questa clausola è di estrema importanza e costituisce la “ricompensa” per i sacrifici (intermini di tempo e costi) che il produttore affronta per certificare il prodotto. Ad esempio,un fabbricante di macchine può - una volta compiuta in Italia la procedura di certificazione prevista dalle norme comunitarie - vendere liberamente (senza dover quindi adeguarsi a 25 sistemi di certificazione nazionali diversi!) in tutti i paesi dell’Unione europea, per cui quello che può sembrare un costo spesso si rivela un vantaggio per l’impresa.
norme armonizzate: beneficiano di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva i prodotti conformi alle norme tecniche elaborate dagli organismi di normalizzazione europei (CEN e CENELEC) su mandato della Commissione europea(c.d. “norme armonizzate”). Gli elenchi delle norme armonizzate sono pubblicati periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie C. Alcune direttive stabiliscono inoltre che, in assenza di norme armonizzate, anche le norme tecniche nazionali (per l’Italia norme UNI o CEI) possono conferire una presunzione di conformità. Nel caso in cui la norma tecnica non venga applicata - o perché non esiste o perché si decide di adottare una scelta tecnica differente - sarà il produttore a dovere illustrare nel fascicolo tecnico le soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza.
Informazioni: Certificazione CE (parte seconda)
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