Certificazione CE (parte seconda)
campo di applicazione, dove vengono descritti i prodotti coperti dalla direttiva ed i rischi da evitare. Rispetto al passato, dove le direttive erano spesso limitate a singoli prodotti, le gamme di prodotti coperti dalle direttive “nuovo approccio” sono generalmente piuttosto ampie (basti pensare alla direttiva sulla sicurezza delle macchine).
clausola generale di immissione sul mercato: possono essere immessi sul mercato comunitario (per immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione di un prodotto - a titolo oneroso o gratuito - per la sua distribuzione o impiego sul territorio della Comunità) solo i prodotti che - installati ed utilizzati conformemente alla loro destinazione - non pregiudichino la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e che siano pertanto conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti da ciascuna direttiva. Responsabile dell’immissione sul mercato di prodotti sicuri è il fabbricante o un suo rappresentante autorizzato (mandatario) stabilito nell’UE; in mancanza, la responsabilità ricade sul soggetto che effettua la prima immissione del prodotto sul mercato comunitario (normalmente l’importatore).
elenco dei requisiti essenziali di sicurezza: devono essere sufficientemente precisi da poter costituire obblighi sanzionabili da parte degli stati membri.
Informazioni: Certificazione CE (parte seconda)
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