Certificazione CE (parte seconda)
Ricordiamo però che le direttive - a differenza dei regolamenti - sono atti comunitari che – secondo la definizione del Trattato - “vincolano lo Stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi” con i quali raggiungere tali risultati. Questo significa che le direttive non sono direttamente obbligatorie e vincolanti negli stati membri, ma vengono introdotte nei diversi ordinamenti nazionali attraverso provvedimenti nazionali di “recepimento”. Tutto ciò consente naturalmente una discrezionalità utile ad adattare la normativa comunitaria alle diverse situazioni nazionali (ed infatti si parla di“armonizzazione” o “riavvicinamento” delle legislazioni), ma comporta problemi qualora uno o più stati membri non adottino in tempo i provvedimenti di recepimento.
Possono crearsi infatti situazioni in cui è possibile immettere un prodotto sul mercato italiano senza la marcatura CE (perché nessuna disposizione di diritto interno prevede tale obbligo), mentre la marcatura è obbligatoriamente richiesta negli altri stati membri dell’Unione Europea.
Le direttive adottate fino a questo momento in base al nuovo metodo sono oltre venti. Una “DIRETTIVA-TIPO” del nuovo approccio è strutturata secondo i seguenti criteri:
Informazioni: Certificazione CE (parte seconda)
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