Applicazione direttive CE (parte prima)
Alcune direttive del nuovo approccio escludono espressamente i prodotti concepiti appositamente o esclusivamente per fini militari o di ordine pubblico; per altre direttive si deve prendere in considerazione l’articolo 296, paragrafo 1 del trattato CE, a meno che il prodotto, in base alla sua definizione, non possa essere utilizzato a scopi militari (ad esempio giocattoli, imbarcazioni da diporto ed elettrodomestici di refrigerazione). L’articolo in questione consente agli Stati membri di escludere dal campo di applicazione della normativa comunitaria i prodotti destinati specificamente a scopi militari, purché tali prodotti figurino nell’elenco stilato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2. Tale esclusione, inoltre, non deve sortire effettivi negativi sulle condizioni di concorrenza nel mercato comunitario in merito ai prodotti che non siano destinati specificamente a fini militari.
Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999
Informazioni: Applicazione direttive CE (parte prima)
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