Applicazione direttive CE (parte prima)
I prodotti che abbiano subito riparazioni (ad esempio per correggere un difetto) senza modifiche delle prestazioni, delle finalità o del tipo originari non sono da considerarsi come prodotti nuovi ai sensi delle direttive “Nuovo approccio” e non devono pertanto essere sottoposti alla valutazione della conformità, a prescindere dal fatto che il prodotto originario fosse stato immesso nel mercato prima o dopo l’entrata in vigore della direttiva. Questa regola vale anche se il prodotto è stato temporaneamente esportato in un paese terzo per le operazioni di riparazione; tali operazioni comportano spesso la sostituzione del pezzo difettoso o usurato con un pezzo di ricambio identico o perlomeno simile al pezzo di ricambio originale (si pensi al caso delle modifiche dovute all’adeguamento al progresso tecnico o alla cessata produzione del vecchio pezzo). Ne consegue pertanto che gli interventi di manutenzione sono essenzialmente esclusi dal campo di applicazione delle direttive. Tuttavia, al momento della progettazione è necessario tener conto dell’uso previsto e della manutenzione del prodotto.
Informazioni: Applicazione direttive CE (parte prima)
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