Applicazione direttive CE (parte prima)
Il concetto di “prodotto” varia tra le diverse direttive di nuovo approccio. Gli oggetti disciplinati dalle direttive vengono, ad esempio, definiti prodotti, apparecchiature, apparati, dispositivi, strumenti, materiale, insiemi, componenti o componenti di sicurezza, unità, attrezzature, accessori o sistemi. È responsabilità del fabbricante stabilire se il suo prodotto rientri o meno nel campo di applicazione di una direttiva.
Una combinazione di prodotti e di pezzi, ognuno dei quali è conforme alle direttive applicabili, non deve sempre soddisfare le disposizioni nel suo insieme; in alcuni casi, tuttavia, la combinazione di prodotti e parti diversi progettati o assemblati dalla stessa persona è considerata alla stregua di un prodotto finito e, in quanto tale, deve conformarsi alla direttiva. In particolare, il fabbricante della combinazione deve selezionare i prodotti adeguati a costituire tale combinazione, assemblarla in maniera tale che soddisfi le disposizioni delle direttive applicabili e rispettare tutti i requisiti indicati nella direttiva in materia di assemblaggio, dichiarazione CE di conformità e marcatura CE. Spetta al fabbricante decidere, caso per caso, se una combinazione di prodotti e pezzi debba ritenersi un prodotto finito.
Informazioni: Applicazione direttive CE (parte prima)
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