Documentazione tecnica
Le direttive del nuovo approccio impongono al fabbricante di preparare la documentazione tecnica contenente informazioni atte a dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili. Essa può rientrare tra la documentazione sul sistema qualità se la direttiva istituisce una procedura di valutazione della conformità basata su un sistema qualità (moduli D, E, H e rispettive varianti). L’obbligo entra in vigore nel momento in cui il prodotto viene immesso nel mercato, a prescindere dal luogo d’origine geografica.
Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità deve conservare la documentazione tecnica per almeno dieci anni a decorrere dalla data dell’ultima fabbricazione del prodotto, a meno che la direttiva non indichi esplicitamente una durata diversa; in alcuni casi tale responsabilità spetta all’importatore o alla persona che immette il prodotto sul mercato comunitario.
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